Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni della legge 3 giugno 1981, n. 308, hanno dato luogo, nel corso degli anni, a numerose sperequazioni dovute principalmente all'esclusione di alcuni soggetti dall'elargizione dei benefìci in essa previsti, sia a causa delle circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso sia in ragione dello stato giuridico del soggetto danneggiato.
      Ciò ha determinato un notevole contenzioso tra l'amministrazione statale e numerose famiglie che, gravemente colpite negli affetti più cari, da lungo tempo legittimamente richiedono una revisione della disciplina vigente.
      Proprio per corrispondere a queste giuste richieste, la presente proposta di legge intende apportare alcune significative modificazioni alla citata legge n. 308 del 1981, sia nel senso di ridefinirne i destinatari, sia nel senso di adeguare la misura dei relativi benefìci.
      In particolare, la presente proposta di legge, da un lato, include tra i beneficiari delle disposizioni della predetta legge n. 308 del 1981, le nuove figure professionali introdotte dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio nonché i familiari dei militari in servizio permanente, sopprimendo al tempo stesso le anacronistiche esclusioni vigenti (articoli 1 e 2), dall'altro, eleva a 50.000 euro - con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore - la misura della speciale elargizione, in riferimento agli eventi dannosi accaduti a decorrere dal 1o gennaio 1969.
      Infine, la presente proposta di legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 80.242.000 euro per l'anno 2008 e in 1.952.000 euro a decorrere dall'anno 2009, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria.

 

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